presentato il 16/02/2012 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 16/02/12
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Movimentazione aziendale dei rifiuti)
1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 inserire il seguente:
"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi ricadenti nella disponibilità della medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla società cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"."