Articolo aggiuntivo n. 3.0.26 al ddl S.3111 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 16/02/12

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Movimentazione aziendale dei rifiuti)

        1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 inserire il seguente:

        "9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi ricadenti nella disponibilità della medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla società cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"."