Proposta di modifica n. 29.8 al ddl S.3124 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/02/12

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2012» con le seguenti: «31 agosto 2012».

        Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120"».