Proposta di modifica n. 11.24 al ddl S.3124 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 10/02/12

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

        «6-quinques. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».