Proposta di modifica n. 11.15 al ddl S.3124 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/02/12

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

        6.1. Gli oneri derivanti dal comma 6-bis, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».