presentato il 10/02/2012 in I Affari Costituzionali del Senato da Pasquale GIULIANO (PdL)
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testo emendamento del 10/02/12
Al comma 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 10 gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1º gennaio 2012 per cessazioni dal servizio».