Proposta di modifica n. 1.1000 (testo 2) al ddl S.3075
  • presentato il 02/02/2012 in Assemblea del Senato dalla Commissione.
  • status: Liquidazione del patrimonio

testo emendamento del 02/02/12

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con i seguenti:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

SEZIONE PRIMA

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

        1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed avente contenuto di cui all'articolo 3.

        2. Ai fini del presente capo, si intende per «sovraindebitamento del consumatore» una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità della proposta)

        1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        2. La proposta non è ammissibile:

            a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

            b) quando nei confronti del consumatore e stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8;

            c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 3.

(Contenuto del piano)

        1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

        2. Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità del piano.

        3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 4.

(Deposito della proposta)

        1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza ed è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

        2. Alla proposta sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

            c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

            d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

            e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla concreta fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 5.

(Procedimento di omologazione)

        1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.

        2. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, risolta ogni altra contestazione, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies, presso gli uffici competenti.

        3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

        4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.

Art. 6.

(Effetti dell'omologazione)

        1. Dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi credi tori non possono essere disposti sequestri conservativi, ne acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

        2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui e stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 5, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.

        3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

        4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

        5. Gli effetti di cui al comma l vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e chiesto al tribunale e si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 7.

(Esecuzione del piano omologato)

        1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

        3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. in ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi c giustificati motivi.

        4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 8.

(Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione)

        1. L'omologazione del piano è revocata quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'omologazione del piano e altresì revocata se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. II giudice provvede d'ufficio e si applica l'articolo 5, comma 4.

        2. II tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione dei piano nelle seguenti ipotesi:

            a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

            b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

        3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

        4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

        5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

SEZIONE SECONDA

Art. 9.

(Liquidazione dei beni)

        1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata dalla sezione prima del presente capo, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

        2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma l e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4.

        3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e ove quest'ultimo abbia fatto accesso alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.

        4. Non sono compresi nella liquidazione:

            a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

            b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

            c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

            d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 10.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

        1. Il giudice, su istanza dei debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui al secondo comma dell'articolo 11, la conversione della procedure di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio dei debitore nell'ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano ai sensi dell'articolo 8.

        2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio dei debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 4 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 11.

(Decreto di apertura della liquidazione)

        1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 5, comma  4.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

            a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

            b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

            c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

            d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore presso gli uffici competenti;

            e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

        3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 11-bis.

(Inventario ed elenco dei creditori)

        1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 4, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

            a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 11-ter;

            b) la data entro cui vanno presentate le domande;

            c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 11-ter.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

        1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

            a) l'indicazione delle generalità del creditore;

            b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

            c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

            d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

            e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

        2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 11-quater.

(Formazione del passivo)

        1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 11-ter e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera a).

        2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

        3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma l.

        4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 11-quinquies.

(Liquidazione)

        1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.

        2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

        3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 11 e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 11-sexies.

(Azioni del liquidatore)

        1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2. II liquidatore può promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 11-septies.

(Beni e crediti sopravvenuti)

        1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 11-octies.

(creditori posteriori)

        1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 11-novies.

(Organismi di composizione della crisi)

        1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

        2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

        3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

        4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

        6. La stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

        7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.

        8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 7, commi 1 o 11, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

        9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

        10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonchè gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 11-decies.

(Esdebitazione)

        1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:

            a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

            b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

            c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 11-undecies;

            d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

        2. L'esdebitazione è esclusa:

            a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colpo so e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

            b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

        3. L'esdebitazione non opera:

            a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

            b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

        4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

        5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 11-undecies.

(Sanzioni)

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

            a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

            b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

            c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano;

            d) dopo il deposito della proposta di piano, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

            e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

        2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

        3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

        4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.