presentato il 01/02/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Alberto LOSACCO (PD)
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testo emendamento del 01/02/12
Al comma 1, capoverso Art. 14, al comma 1 sopprimere le parole: dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 nonché i presidenti delle province, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.