presentato il 01/02/2012 in I Affari Costituzionali del Senato da Francesca Maria MARINARO (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 01/02/12
Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
«Art. 22. - (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea). 1. In attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità concordate in sede di Conferenza Stato Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie di competenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure da determinare con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
4. I Presidenti delle Camere trasmettono ai Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente all'avvio del loro esame presso le Commissioni parlamentari, i progetti di atti legislativi sottoposti alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, comunicando il termine previsto per l'espressione del relativo parere parlamentare. Le osservazioni formulate dai Consigli regionali e dalle province autonome sono comunicate, non oltre il decimo giorno precedente al termine suddetto, ai Presidenti delle Camere e trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché alle Commissioni Politiche dell'Unione europea.
5. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, trasmettono le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, nonché ai Presidenti delle Camere.
6. Qualora un progetto di atto normativo europeo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
8. Salvo il caso di cui al comma 6, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
9. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alle proposte e alle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce, altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
13. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 28 a 33.