presentato il 01/02/2012 in I Affari Costituzionali del Senato da Francesca Maria MARINARO (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 01/02/12
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Nomina dei membri italiani nell'ambito di istituzioni dell'Unione europea) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a proposte o designazioni di componenti italiani nell'ambito delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, devono richiedere il parere dei competenti organi parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti degli organi stessi.
2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatoriamente acquisito ai fini:
a) delle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea;
b) delle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;
c) delle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) delle designazioni di componenti del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. La richiesta di cui al comma 3 indica altresì il termine per l'espressione del parere parlamentare. Trascorso tale termine l'organo cui compete la proposta o la designazione può provvedere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.
5. Qualora il Governo ritenga di procedere a proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere sottoposta all'esame di una o entrambe le Camere, occorre acquisire un nuovo parere nel rispetto della procedura prevista nel presente articolo.
6. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per le proposte o le designazioni volte alla conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
7. La designazione dei componenti del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea è effettuata assicurando la rappresentanza delle istituzioni e dei Gruppi parlamentari».