Sub Emendamento n. 11.0.700/4 dell'emendamento 11.0.700 al ddl S.3075 in riferimento all'articolo 11.
argomenti:  

testo emendamento del 01/02/12

All'emendamento 11.0.700, dopo il capoverso «Art. 16» inserire il seguente:

        «Art. 16-bis. – (Accesso a banche dati ai fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento). – 1. All'articolo 18 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole da: "contenuti", sino a: "pubbliche", sono sostituite dalle seguenti: "strettamente necessari ai fini della composizione della crisi, contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle centrali rischi";

            b) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

        "2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del comma 2."».