presentato il 01/02/2012 in Assemblea del Senato da Gianrico CAROFIGLIO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 01/02/12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Entro dieci giorni il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede ai sensi degli articoli 640, primo e secondo comma, e 641 del codice di procedura civile, ma non può autorizzare la esecuzione provvisoria del decreto di accoglimento. Il decreto di accoglimento o di rigetto è comunicato dalla cancelleria della corte di appello al ricorrente e all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione la parte interessata può notificare alla controparte l'opposizione al decreto, che la corte di appello non può trattare prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla notifica dell'opposizione. La corte di appello provvede con il rito sommario di cognizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150."».