Proposta di modifica n. 15.10 al ddl S.3075 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 01/02/12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-quinquies. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età"».