Proposta di modifica n. 15.9 al ddl S.3075 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 01/02/12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Alla legge n. 374 del 21 novembre 1991 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "4.700 posti" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 posti";

        2. al comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: "2-quinquies. L'incarico dei giudici di pace in servizio alla data del 1º dicembre 2011 è rinnovabile, alla scadenza, per ulteriori periodi di 4 anni sino al raggiungimento di 75 anni di età, previa verifica di idoneità ai sensi del comma 2-bis. Nelle more del giudizio di idoneità il giudice è prorogato nelle funzioni"».