Articolo aggiuntivo n. 14.011 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per gli anni 2012 e 2013, nei limiti di 500.000 euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

nuova formulazione del 19/01/12

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2012.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.