presentato il 18/01/2012 in IV Difesa della Camera da Antonio RUGGHIA (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 18/01/12
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Compiti dell'Associazione nazionale alpini e delle associazioni d'arma).
1. L'associazione nazione alpini e le associazioni d'arma organizzano, insieme con ciascuna Forza armata, a favore dei volontari di truppa in ferma prefissata o in rafferma annuale corsi di formazione per lo svolgimento di attività di volontariato nelle organizzazioni che operano nel settore del servizio civile e che sono iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificatamente a livello regionale e delle province autonome.
2. Sulla base degli attestati rilasciati dalla Forza armata di appartenenza, l'associazione nazionale alpini e le associazioni d'arma, riconosciute dal Ministero della difesa, favoriscono l'iscrizione dei volontari di truppa congedati senza demerito anche al fine di organizzarne la partecipazione alle attività di servizio civile.