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Proposta di modifica n. 2.50 ai ddl C.607 , C.1897 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 18/01/12

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Compiti dell'Associazione nazionale alpini e delle associazioni d'arma).

1. L'associazione nazione alpini e le associazioni d'arma organizzano, insieme con ciascuna Forza armata, a favore dei volontari di truppa in ferma prefissata o in rafferma annuale corsi di formazione per lo svolgimento di attività di volontariato nelle organizzazioni che operano nel settore del servizio civile e che sono iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificatamente a livello regionale e delle province autonome.
2. Sulla base degli attestati rilasciati dalla Forza armata di appartenenza, l'associazione nazionale alpini e le associazioni d'arma, riconosciute dal Ministero della difesa, favoriscono l'iscrizione dei volontari di truppa congedati senza demerito anche al fine di organizzarne la partecipazione alle attività di servizio civile.