Articolo aggiuntivo n. 4.01 ai ddl C.3461 , C.3605 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/01/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo».

nuova formulazione del 18/01/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo».