Articolo aggiuntivo n. 29.07 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile (Id. em. 29.012, 29.054, 29.055)

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).

All'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 8 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».