Proposta di modifica n. 29.52 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 29.
  • presentato il 17/01/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Sabina ROSSA (PD)
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 2 si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.