presentato il 17/01/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Sabina ROSSA (PD)
status: Inammissibile
Vedi anche ...
testo emendamento del 17/01/12
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 2-bis ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.