presentato il 17/01/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Remigio CERONI (PdL)
status: Inammissibile
Vedi anche ...
testo emendamento del 17/01/12
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2256 del codice civile, al comma 2, la parola: «autenticante» è sostituita dalle seguenti: «dalle parti contraenti». All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995, comma 10, primo periodo, la parola «dal notaio» è sostituita dalle seguenti: «da uno dei soggetti indicati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56». All'articolo 2703 del codice civile, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del codice civile, la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56».