Proposta di modifica n. 21.1 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, e riduzione dei relativi costi, le assegnazioni in comando dei dipendenti non dirigenti di altre Amministrazioni dello stato - ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia - in essere alla data del 31 dicembre 2011, e il cui termine cada nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al verificarsi dell'inquadramento nei ruoli, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono contemporaneamente trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito, nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.