presentato il 17/01/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Giuseppe FALLICA (Misto) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/01/12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di poter utilizzare con urgenza il personale docente in esubero, di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in deroga al comma 4-quinquies dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167, sono prorogati al triennio 2011-2013 e successivo i termini per la permanenza del personale docente di ruolo che era iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013, a pieno titolo secondo il proprio punteggio, dei docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, nonché di tutti i docenti in possesso della relativa abilitazione, e con riserva dei docenti che hanno avuto accesso al tirocinio formativo attivo e ai corsi di laurea abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.
Il decreto deve prevedere i termini per lo scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, prima del nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.