Proposta di modifica n. 13.22 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di promuovere le politiche di riuso, sono esclusi dal divieto di cui al comma 5-ter entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sacchi per l'asporto delle merci di spessore superiore a centocinquanta micron.
5-ter. In attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, i sacchi commercializzabili per l'asporto delle merci devono risultare conformi alla norma armonizzata UNI E N 13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di divulgazione e i contenuti delle informazioni che i produttori dei sacchi, di cui ai commi 5-bis e 5-ter, devono fornire al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo dei rifiuti e fissare le relative sanzioni di cui al comma 5-ter.