Articolo aggiuntivo n. 11.01 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
2. Dalla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 255, convertito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10, tabella 1, la riga n. 27 riportante: «due anni (articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166)» è soppressa.
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle previgenti disposizioni, e non ancora scadute, le Società Esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo dei quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.

nuova formulazione del 19/01/12

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10, tabella 1, è soppressa la seguente voce: «due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.» È conseguentemente soppressa alla tabella 1 allegata al DPCM 25 marzo 2011, recante «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», la voce: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario».
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle previgenti disposizioni, e non ancora scadute, le Società Esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo dei quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.