Proposta di modifica n. 10.13 al ddl C.4865 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, il comma 4 è sostituito con i seguenti:
4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco" risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.