Articolo aggiuntivo n. 16.0.7 al ddl S.3075 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

        1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. Sull'opposizione la corte decide entro quattro mesi con ordinanza immediatamente esecutiva, impugnabile per cassazione. Con la stessa ordinanza liquida, su richiesta di parte, il danno cagionato dalla eventuale tardiva decisione della procedura prevista dalla presente legge, in misura pari al triplo degli interessi legali di mora, salva la prova del maggior danno.''».