Articolo aggiuntivo n. 16.0.5 al ddl S.3075 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

        1. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, le parole: ''125 del codice di procedura civile'' sono sostituite dalle seguenti: ''638 del codice di procedura civile e gli atti ritenuti essenziali del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2.''».