Proposta di modifica n. 15.6 al ddl S.3075 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura'';

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''3-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fmi dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili».