presentato il 17/01/2012 in II Giustizia del Senato da Silvia DELLA MONICA (PD) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/01/12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
«Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 sono sostituiti dai seguenti:
a) ''Art. 2. (Diritto all'equa riparazione). - Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
Nell'accertare la violazione deve essere data considerazione alla complessità del caso e, in relazione alla stessa, al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché a quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
Si presume che vi sia stata violazione se il procedimento ha ecceduto la durata di tre anni in primo grado, di due anni in grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, salvo che la parte interessata deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a rendere ragionevoli termini di durata massima maggiori o minori.
Nella determinazione della durata del processo non si computano i periodi di sospensione previsti per legge nonché i rinvii disposti a richiesta di parte salvo che la parte che richiede il risarcimento non si sia ad essi espressamente opposta.
La riparazione è determinata a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al commi che precedono;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione;
c) l'indennizzo è determinato in una somma da euro 500 a euro 2000 per ogni anno di ritardo, a seconda della complessità oggettiva e soggettiva per i processi penali, civili e amministrativa, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare un danno maggiore o minore;
d) si presume che il ritardo non abbia determinato alcun danno alla parte che è stata soccombente nel giudizio civile o amministrativo ovvero che è stata condannata nel giudizio penale, salvo che essa deduca e dimostri specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza in concreto di un danno effettivo.
e) il danno è escluso nel caso di dichiarazione delle temerarietà della lite e nell'ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
b) Art. 3. (Procedimento amministrativo). - La domanda di equa riparazione si propone con ricorso notificato alla controparte e alla Prefettura nel cui territorio si è in primo grado il giudizio cui la domanda di indennizzo si riferisce.
Per la proposizione del ricorso la parte deve avvalersi del ministero di un avvocato munito di procura speciale ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile.
La domanda di riparazione è proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento principale è divenuta definitiva.
Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, le indicazioni prescritte dall'articolo 163 del codice di procedura civile ed in particolare la somma che viene richiesta a titolo di equa riparazione, l'esposizione specifica delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e l'indicazione dei documenti depositati.
Entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso debbono essere depositati in prefettura i documenti prodotti a prova delle circostanze di fatto poste a base della domanda e tra di essi, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto introduttivo del giudizio principale e di tutti i provvedimenti pronunziati nel corso del processo e di tutti i verbali formati nel corso di esso.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Se l'amministrazione intimata non si oppone al ricorso proposto, deposita in Prefettura dichiarazione di adesione entro 30 giorni e il Prefetto emette decreto esecutivo.
Se l'amministrazione intimata riconosce il diritto del ricorrente all'equo indennizzo, ma ritiene dovuta una quantificazione diversa rispetto alla richiesta avanzata, la propone con dichiarazione di adesione che deposita in Prefettura entro 30 giorni, notificando la al ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. Se il ricorrente accetta la proposta deposita dichiarazione di accettazione entro 20 giorni e il Prefetto emette decreto esecutivo.
Nell'ipotesi di adesione dell'Amministrazione all'istanza di equa riparazione proposta o di accettazione del ricorrente della proposta dell'Amministrazione, gli importi liquidati a titolo di indennità e di spese legali ed esborsi con decreto del Prefetto esecutivo possono essere commutati in credito di imposta.
Nei casi previsti dai commi che precedono il decreto esecutivo emesso dal Prefetto contiene anche l'ordine a carico della amministrazione intimata di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 5 per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella certificata dall'autorità che ha rilasciato la copia.
Se il ricorrente non accetta la proposta di diversa quantificazione avanzata dall'Amministrazione deposita entro 20 giorni in Prefettura dichiarazione con la quale la rifiuta. In tal caso l'amministrazione intimata può procedere ai sensi del comma successivo.
Se l'amministrazione intimata si oppone al ricorso, deposita memoria difensiva in prefettura, notificandola al ricorrente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del ricorso. In tal caso, a pena di decadenza, nella memoria sono dedotte le specifiche circostanze di fatto che vengono opposte alla domanda di indennizzo e ad essa sono allegati i documenti che si intendono produrre.
La parte ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della memoria difensiva di cui al comma precedente, può depositare in prefettura e notificare all'amministrazione intimata memoria integrativa contenente le deduzioni rese necessarie dalle eccezioni e dalle deduzioni dell'amministrazione intimata.
Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, il Prefetto decide senza dilazione sulla domanda di equa riparazione con decreto esecutivo che contiene anche l'ordine a carico della parte soccombente di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 10 per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella certificata dall'autorità che ha rilasciato la copia. Il decreto non è esecutivo sino alla scadenza del termine per l'opposizione di cui al successivo articolo 4, salvo espressa rinunzia delle parti all'opposizione.
c) Art. 4. (Giudizio di opposizione). - L'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Prefetto in base all'articolo 3 si propone entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del decreto mediante ricorso alla Corte d'Appello, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
L'opposizione sospende l'esecuzione del provvedimento.
Nel giudizio di opposizione non sono ammesse domande o eccezioni nuove, né la deduzione di circostanze di fatto diverse da quelle fatte valere nel procedimento amministrativo né la proposizione di mezzi istruttori precedentemente non richiesti, salvo che la necessità di tali deduzioni sia stata determinata da fatti successivi o che si tratti di deduzioni o di mezzi istruttori illegittimamente dichiarati inammissibili nella fase amministrativa.
I motivi dell'opposizione e dell'opposizione incidentale non possono essere modificati nell'ulteriore corso del processo.
La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, alla controparte e se la convenuta è l'amministrazione, la notifica è effettuata presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione per violazione di legge. Il decreto non è immediatamente esecutivo, salvo espressa rinuncia delle parti all'impugnazione in Cassazione.