Articolo aggiuntivo n. 4.0.3 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 4.
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testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Sospensione del processo con messa alla prova)

        1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 168-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

        La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

        L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 4-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:

        Art. 420-sexies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

            a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

            b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

                c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

        2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

        3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

                a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

            b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria

        4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

        5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

        6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

        Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell 'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

        2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

        3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

        4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

        5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

        Art. 420-octies. - (Esito della prova. Revoca). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

        2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

        3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

            a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

            b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

        4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.";

            b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

        «Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - 1. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies.";

            c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

        Art. 657-bis. - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca) - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

        2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore".

Art. 4-quater.

(Integrazione alle norme di attuazione del codice di procedura penale)

        1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 1 68-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

            2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

        3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica acquisendo su di esso il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnando lo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

        4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

        5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».