presentato il 17/01/2012 in Assemblea del Senato da Gianrico CAROFIGLIO (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/01/12
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)
All'articolo 13 della legge 22 aprile 2005 n. 69, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro ventiquattro ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia, e con la presenza del procuratore generale. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2. Il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato per la comparizione davanti a sé.
2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge o in assenza di concreto pericolo di fuga, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto e provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10."».