Articolo aggiuntivo n. 3.0.14 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

        1. All'articolo 11, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69, le parole da: "la polizia giudiziaria", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "e vi è concreto pericolo di fuga, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendo la immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la medesima corte di appello. Quest'ultimo può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice."».