presentato il 17/01/2012 in Assemblea del Senato da Silvia DELLA MONICA (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/01/12
«Art. 3-bis.
(Modifìche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato)
1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Se l'imputato non è presente all 'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:
a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;
b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.
5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:
a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;
b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.
7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.
Art. 484-ter. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
Art. 484-quater. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8».
2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».
3. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238 e delle prove assunte in assenza dell'imputato.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto».
4. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
5. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse.
6. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente».
7. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».
8. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.