Articolo aggiuntivo n. 3.0.2 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/12

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina della recidiva)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 69, al comma quarto, le parole "dall'articolo 99 quarto comma, nonché" sono soppresse;

            b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

            c) all'articolo 99, comma quarto, le parole "l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi".

        2. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è soppressa.

        3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 30-quater è abrogato;

            b) all'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, le parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

            c) il comma 1.1 è abrogato;

            d) al comma 01-bis, ultimo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

            e) all'articolo 50-bis, le parole «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero» sono soppresse.

            f) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».