presentato il 17/01/2012 in Assemblea del Senato da Silvia DELLA MONICA (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/01/12
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina della recidiva)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 69, al comma quarto, le parole "dall'articolo 99 quarto comma, nonché" sono soppresse;
b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;
c) all'articolo 99, comma quarto, le parole "l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi".
2. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è soppressa.
3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;
c) il comma 1.1 è abrogato;
d) al comma 01-bis, ultimo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
e) all'articolo 50-bis, le parole «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero» sono soppresse.
f) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».