presentato il 17/01/2012 in Assemblea del Senato da Gerardo D'AMBROSIO (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 17/01/12
«Art. 3 - (Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 è sostituito dal seguente:
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. A tal fine il Tribunale di sorveglianza può disporre l'applicazione dei mezzi e degli strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis"».