Proposta di modifica n. 3.5 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 17/01/12

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3 - (Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 è sostituito dal seguente:

        "1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. A tal fine il Tribunale di sorveglianza può disporre l'applicazione dei mezzi e degli strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis"».