Proposta di modifica n. 2.27 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/12

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

        "Art. 138-bis. - (Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo) - Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica"».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole: "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014";

            b) al quarto periodo, le parole: "secondo le vigenti disposizioni contrattuali", sono sostituite dalle seguenti: "e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva il Ministero della giustizia provvede all'organizzazione di appositi corsi di riqualificazione del personale collocato negli uffici giudiziari in attuazione del presente comma».