Sub Emendamento n. 2.29 TESTO 2/2 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 17/01/12

All'emendamento 2.29 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 558 è sostituito dal seguente:

        "Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto"».