Proposta di modifica n. 1.32 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 716, comma 3, del codice di procedura penale, le parole da: ''entro novantasei'', fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ''o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, entro quarantotto ore dall'arresto, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto con ordinanza e dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro della giustizia.''».