Proposta di modifica n. 1.31 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/12

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 716 del codice di procedura penale, nel comma 2, le parole da: ''di grazia'', fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ''della giustizia e il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della medesima corte di appello, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il procuratore generale può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice.''».