Proposta di modifica n. 1.250 al ddl S.3074 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 17/01/12

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

            «0a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: ''e i testimoni'';

            01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.'';

            02a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.''».

        Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        «1) Al comma 1, lettera a), capoverso ''Art. 123'' sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito'' inserire le seguenti: ''salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio'';

        2) Al comma 1 lettera b), capoverso ''Art. 123-bis'', sostituire le parole: ''Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice'', con le seguenti: ''Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice''».