presentato il 17/01/2012 in Assemblea del Senato da Gerardo D'AMBROSIO (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 17/01/12
«0a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: ''e i testimoni'';
01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.'';
02a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.''».
Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) Al comma 1, lettera a), capoverso ''Art. 123'' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito'' inserire le seguenti: ''salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio'';
2) Al comma 1 lettera b), capoverso ''Art. 123-bis'', sostituire le parole: ''Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice'', con le seguenti: ''Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice''».