presentato il 17/01/2012 in Assemblea del Senato da Gerardo D'AMBROSIO (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 17/01/12
«Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale). - 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: ''e i testimoni'';
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.'';
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.'';
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.'';
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.'';
f) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
''7. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violato, indicando le pene edittali previste dagli stessi.
8. Subito dopo la contestazione il giudice chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.
9. Se l'imputato ammette i fatti addebitati ed il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena o la rimessione in libertà, dispone che l'imputato sia condotto alla casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossico dipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato agli arresti domicili ari, presso una determinata comunità terapeutica.
10. Se ritiene, invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo stato, sentenza di condanna i giudice procede a norma dei commi successivi.
11. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore il giudice dispone sulla libertà personale secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5 e 6.
12. Con il provvedimento che dispone sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti compaiano, senza ulteriore avviso dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato o il suo difensore contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia al giudice la più corretta.
13. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.
14. La parte lesa non presente alla convalida i verbalizzanti non presenti ed i testimoni sono citati a cura del pubblico ministero o della difesa.
15. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida.
16. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma dell'articolo 559».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito» inserire le seguenti: «salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis» sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del codice».