presentato il 09/12/2011 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Sabatino ARACU (PdL)
Vedi anche ...
testo emendamento del 09/12/11
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art.9-bis.
(Succursali e prestazione di servizi senza stabilimento all'estero).
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali».
b) al comma 3 dopo le parole «gli articoli 5, 12» sono aggiunte le seguenti: «15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1,2 e 5»;
c) al comma 4 le parole «limitatamente ai mercati regolamentati italiani» sono soppresse e dopo la parola «25», è aggiunta la seguente «29».