Proposta di modifica n. 5.328 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/11/11

RITIRATO

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

        «25-bis. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematica mente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano rimporto complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

        25-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 25-bis e i relativi contenuti tecnici.

        25-quater. I dati comunicati ai sensi del comma 25-bis del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

        25-quinquies. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».