Proposta di modifica n. 5.282 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 11/11/11

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

        «25-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2012, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3,6 milioni di euro annui ed è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.RI.FO.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMlL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

        25-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 25-bis, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25-quater.

        25-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1 gennaio 2012:

            a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

            b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

            c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere al dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. l risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».