presentato il 11/11/2011 in V Bilancio del Senato da Claudio MICHELONI (PD) e altri 28 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 11/11/11
RITIRATO
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
«25-bis. Entro il 28 febbraio 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano.
25-ter. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 marzo 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convezione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.
25-quater. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 25-bis, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 25-ter concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera. 25-quinquies. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 25-bis, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 25-ter concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 25-bis, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta».