Proposta di modifica n. 5.202 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/11/11

RITIRATO

        Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

        «25-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

            a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

            b) rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;

            c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;

            d) squilibrio della parte corrente del bilancio;

            e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;

            f) riduzione del debito.

        Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

            a) per le province:

                1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

                2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

            b) per i comuni:

                1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

                2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

                3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

        Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità''».