Proposta di modifica n. 5.190 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/11/11

RITIRATO

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

        «25-bis. Al comma 2 lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º giugno 2012''.

        25-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

        ''I soggetti di cui al primo comma sono. obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per Importi unitari inferiori a 300 euro''».