Proposta di modifica n. 5.182 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
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testo emendamento del 11/11/11

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Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

        «25-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti «30 dicembre 2013 »;

            b) al comma 3-quater, lettere a) e b), le parole «entro il mese di dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il mese di dicembre 2013».

        25-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, il. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate''.

        25-quater. «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 25-bis e 25-ter, valutati, rispettivamente, nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 5-bis».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Lotta all'evasione fiscale)

        1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

        2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

        ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

            b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma l, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

            a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

            b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

            c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            d) i commi da 30 a 32 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            e) i commi da 363 a 366 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed inunobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

        6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

        7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

        8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

        9. Per 1'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».