Proposta di modifica n. 5.152 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/11/11

RITIRATO

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

        «25-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';

        25-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

        ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''».