presentato il 11/11/2011 in V Bilancio del Senato da Giuliano BARBOLINI (PD) e altri 24 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 11/11/11
RITIRATO
Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
«25-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
25-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''».