presentato il 11/11/2011 in V Bilancio del Senato da Giuliano BARBOLINI (PD) e altri 24 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 11/11/11
RITIRATO
Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
«25-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: '' 1.000 euro'';
b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: '' 1.000 euro'';
c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';
25-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.
25-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
25-quinquies. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.
25-sexies. Ai medesimi fini di cui al comma 25-quinquies, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota (va ridotta di cui alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
25-septies. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 25-sexies, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
25-octies. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 25-quinquies, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 25- quinquies a 25-octies del presente articolo».